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L’UE si impegna a vietare le vendite di caffè, cacao o olio di palma che causano la deforestazione

Roberto De Luca

2022-12-06
Archivio
Archivio – OLIO DI PALMA – EUROPA PRESS

Il Parlamento europeo ha raggiunto martedì mattina presto un accordo con i governi dell’Unione europea (UE) su una nuova legge anti-deforestazione che riguarda, tra l’altro, il caffè, il cacao e l’olio di palma e che obbligherà le aziende a verificare e a rilasciare una cosiddetta dichiarazione di «due diligence» che i prodotti immessi sul mercato non hanno portato alla deforestazione e al degrado delle foreste in nessuna parte del mondo dopo il 31 dicembre 2020.

Secondo il testo concordato, anche se nessun Paese o prodotto di base sarà vietato in quanto tale, le aziende non potranno vendere i loro prodotti nell’UE senza tale dichiarazione, oltre a dover verificare la conformità con la legislazione pertinente nel Paese di produzione, anche in materia di diritti umani e rispetto delle popolazioni indigene interessate.

La nuova legge rassicurerà i consumatori europei sul fatto che i prodotti che acquistano non contribuiscono alla distruzione e al degrado delle foreste, riducendo così il contributo dell’UE al cambiamento climatico globale e alla perdita di biodiversità.

I prodotti coperti dalla nuova legislazione sono il bestiame, il cacao, il caffè, l’olio di palma, la soia e il legno, compresi i prodotti che contengono, sono stati alimentati con queste materie prime o sono stati fabbricati con esse (come il cuoio, il cioccolato e i mobili), come nella proposta originale della Commissione europea.

Durante i colloqui, gli eurodeputati hanno aggiunto a questo elenco anche la gomma, il carbone di legna, i prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma, oltre a una definizione più ampia di degrado forestale che include la conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in piantagioni forestali o altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate.

La Commissione valuterà, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore, se estendere l’ambito di applicazione ad altri terreni boschivi e, al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore, la Commissione valuterà anche l’ambito di applicazione ad altri ecosistemi, compresi i terreni con elevati stock di carbonio e alto valore di biodiversità, nonché ad altri prodotti di base.

Bruxelles analizzerà anche la necessità di obbligare le istituzioni finanziarie dell’UE a fornire servizi finanziari ai loro clienti solo se ritengono che vi sia un rischio trascurabile che tali servizi non portino alla deforestazione.

Il Parlamento e il Consiglio dovranno approvare formalmente l’accordo e la nuova legge entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, anche se alcuni articoli si applicheranno 18 mesi dopo.

CONTROLLI DI RISCHIO Le autorità competenti dell’UE avranno accesso alle informazioni pertinenti fornite dalle aziende, come le coordinate di geolocalizzazione, e potranno, ad esempio, utilizzare strumenti di localizzazione satellitare e analisi del DNA per verificare la provenienza dei prodotti.

La Commissione classificherà i Paesi, o parti di essi, come a basso, standard o alto rischio entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e la percentuale di controlli sugli operatori sarà basata sul livello di rischio del Paese: 9% per l’alto rischio, 3% per il rischio standard e 1% per il basso rischio. Nel caso di Paesi ad alto rischio, gli Stati membri dovranno controllare anche il 9% dei volumi totali.

Le sanzioni per la non conformità saranno proporzionate e dissuasive e l’importo massimo dell’ammenda è fissato ad almeno il 4% del fatturato totale annuo dell’UE dell’operatore o del commerciante non conforme.

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